Lo Statuto dell’Associazione
L’Associazione Nazionale Maschile Plurale è nata nella primavera del 2007 su iniziativa di un gruppo di uomini, appartenenti a gruppi formali ed informali diffusi sul territorio nazionale, accomunati dall’impegno, la riflessione e la messa in discussione dei paradigmi tradizionali della mascolinità.
L’Associazione vuole essere soprattutto uno strumento di dialogo con le istituzioni, mantenendo quel lavoro informale e spontaneo che si realizza al di là degli statuti costitutivi e delle regole organizzative.
Statuto dell’Associazione Nazionale MaschilePlurale
TITOLO 1° – Disposizioni generali
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Nazionale MaschilePlurale” con sede in Roma . Via Pupinia 15 – 00133 – L’associazione può operare in Italia e all’estero.
Art. 2 – L’Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell’associazione.
TITOLO 2° – Scopi sociali
Art. 3 – Le finalità dell’Associazione consistono nel:
- promuovere una riflessione individuale e collettiva tra gli uomini di tutte le età e condizioni a partire dal riconoscimento della propria parzialità e della valorizzazione delle differenze in direzione di un mutamento di civiltà nelle relazioni tra i sessi;
- impegnarsi pubblicamente e personalmente per l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere fisica e psicologica .
- determinare e facilitare una svolta nei comportamenti concreti di ciascuno, con le proprie diverse soggettività nelle relazioni interpersonali, nelle famiglie, nel mondo del lavoro, nelle scuole e nelle università, nelle comunità religiose, nei luoghi della politica e dell’informazione, nonché nelle diverse occasioni di socialità e di svago;
- stimolare l’assunzione di responsabilità pubbliche e private sui temi dell’associazione;
- favorire la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini di tutti i sessi ed età alla vita pubblica, portando nella politica i valori delle differenze, esercitando i diritti ed utilizzando tutti gli strumenti che la Costituzione e le leggi prevedono e garantiscono.
L’Associazione si impegnerà a sensibilizzare in tutti i modi possibili e permessi dalle leggi, l’opinione pubblica, le istituzioni a tutti i livelli, la classe politica sui temi che sono oggetto della sua attività.
A tal fine l’Associazione potrà :
- promuovere dibattiti, manifestazioni, attività di informazione e formazione in collaborazione con Università, Istituzioni nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni;
- organizzare assemblee, comizi, cortei, ed altri simili eventi;
- realizzare articoli, interventi, dossier, iniziative editoriali a mezzo di pubblicazioni cartacee, informatiche e di produzioni audiovisive e multimediali;
- elaborare progetti partecipando a bandi nazionali, europei ed internazionali per il cofinanziamento di attività relative alle finalità generali;
- organizzare eventi, promuovere progetti, studi e ricerche, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- progettare e condurre attività culturali, come convegni, seminari, mostre, spettacoli, eventi comunicativi;
- svolgere attività di consulenza e di servizio sui medesimi temi per conto terzi.
Art. 4 – L’Associazione può collaborare con altre associazioni, organizzazioni, società, enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei propri fini.
Essa può individuare al suo interno persone competenti per i vari settori di intervento, delegandole a rappresentarla in attività e progetti specifici.
TITOLO 3° – Organi sociali
Art. 5 – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri degli Organi dell’Associazione, per l’espletamento delle normali funzioni di tali cariche.
TITOLO 4° – I Soci
Art. 6 – Possono fare parte dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni che dichiarino di condividere e perseguire gli scopi dell’Associazione, accettando integralmente il presente Statuto.
Sono previste due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale iniziale.
- Soci aderenti: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. L’acquisto della qualifica socio è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota annuale il cui importo è fissato dall’Assemblea dei soci.
L’ammissione alla Associazione è automatica con l’atto di controfirma e riconoscimento ufficiale dello Statuto e il pagamento della quota di iscrizione annuale. L’Assemblea Annuale dei Soci provvede alla verifica di ammissione dei nuovi soci alla loro conferma ed all’aggiornamento.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, e a ricevere il materiale prodotto dall’Associazione. Hanno inoltre diritto di elettorato attivo e passivo nell’elezione delle cariche sociali.
La qualifica di socio e la quota associativa non sono trasmissibili.
Art. 7 – Il Socio che intenda recedere dall’associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo. In questo caso decade dalla data di ricevimento della richiesta.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo con almeno 20 giorni di preavviso e si riunisce nel luogo deciso, indicato nella convocazione.
Essa si riunisce almeno una volta ogni anno, entro il mese di aprile, per stabilire gli obiettivi prioritari relativi all’anno seguente, che devono essere compresi tra quelli previsti all’art. 3 del presente Statuto.
L’Assemblea, nella seduta ordinaria annuale, approva il bilancio preventivo e il programma dell’anno sociale.
Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria se lo richiede almeno un decimo dei Soci per motivate ragioni che riguardino la vita o l’attività dell’Associazione e per le modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’oggetto sociale, nonché per lo scioglimento del sodalizio.
L’Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 11 e ne determina il numero.
Art. 9 – L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Nelle votazioni ciascun Socio può rappresentare altri Soci, fino al massimo di 3, purché sia in possesso della loro delega con firma autografa.
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei Soci e può deliberare a maggioranza dei soci presenti e votanti.
In seconda convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e può deliberare a maggioranza dei Soci presenti e votanti.
La data dell’eventuale seconda convocazione deve essere indicata nella convocazione della prima.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 10 – L’Assemblea dei Soci, all’inizio delle sue riunioni, nomina un segretario, che ne verifica la validità di costituzione ai sensi del precedente art. 9, ne coordina i lavori e ne redige i verbali.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario di assemblea.
TITOLO 5° – Il Consiglio Direttivo
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri e dura in carica 2 anni. Il mandato di Consigliere è rinnovabile.
La prima elezione del Consiglio Direttivo, da svolgersi secondo le previsioni statutarie, sarà indetta dai Soci fondatori entro un mese dalla costituzione dell’Associazione.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato o diminuito con decisione dell’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei votanti.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo non può comunque essere inferiore a 3.
I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea dei soci, riuniti per la votazione.
Il Consiglio Direttivo uscente controlla la regolarità di tutto il procedimento e nomina i nuovi Consiglieri eletti (per la prima elezione questi adempimenti saranno svolti dai Soci fondatori).
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo :
- fissa le direttive per lo svolgimento dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
- stabilisce l’ammontare della quota annuale di adesione per sottoporlo all’approvazione dell’assemblea;
- può stabilire la costituzione di comitati tecnici e di commissioni per lo studio dei vari aspetti attinenti agli scopi dell’Associazione;
- può trasferire la sede dell’Associazione;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione e sulla collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3 del presente Statuto;
- predispone lo schema di bilancio preventivo, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale dell’associazione;
- stabilisce le prestazioni dei servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- conferisce e revoca procure;
- delibera sulle Sedi territoriali ai sensi del successivo art. 23 del presente Statuto.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che ciò sia necessario, su convocazione del Presidente, anche a richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso. Nella convocazione sono indicati gli argomenti all’ordine del giorno.
Alla fine delle riunioni il Consiglio legge ed approva la verbalizzazione delle proprie deliberazioni.
Art. 14 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Perché le deliberazioni siano valide, alla seduta deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare l’esclusione dei Soci dall’Associazione.
Tale provvedimento deve essere motivato per iscritto e può essere adottato qualora il Socio si sia reso responsabile di atti incompatibili con le finalità dell’Associazione o contrari ad una qualsiasi norma del presente Statuto, o comunque tali da portare discredito all’Associazione.
TITOLO 6° – Il Tesoriere
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, il Tesoriere. Il Tesoriere dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell’associazione, incassa le quote associative e le erogazioni liberali, tiene i rapporti con le banche e altri soggetti con i quali è previsto un rapporto di tipo economico, svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione.
Predispone per l’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci il rendiconto economico e finanziario e la relazione sull’attività svolta.
Egli è responsabile della tenuta dei beni dell’Associazione, nonché della corretta tenuta della documentazione contabile.
Art. 17 – Il Tesoriere risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può da questo essere dichiarato decaduto dall’incarico, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.
TITOLO 7° – Il Presidente
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Tesoriere, che durano in carica un anno. Il mandato è rinnovabile per un massimo di due anni consecutivi.
Art. 19 – Al Presidente sono conferite la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria nonché di fronte a terzi.
Egli convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.
Art. 20 – E’ in facoltà dell’Assemblea dei Soci – nella caso in cui lo ritenga opportuno – istituire il Collegio dei Revisori dei conti, costituito da due membri effettivi ed uno supplente. I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci. I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi vigilano sull’amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale, redatto dall’Amministratore, e lo stato patrimoniale da presentare al Consiglio Direttivo per l’approvazione. I Revisori dei conti durano in carica 2 anni. Il mandato è rinnovabile.
TITOLO 9° – Le Sedi territoriali
Art. 21 – Su richiesta di almeno 10 Soci o su giudizio di opportunità del Consiglio Direttivo possono essere costituite, con delibera del medesimo Consiglio Direttivo, Sedi territoriali in Italia e all’estero.
Art. 22 – Ogni Sede territoriale avrà un Responsabile che si rapporta direttamente al Presidente.
Art. 23 – Il Responsabile di Sede territoriale può essere delegato dal Presidente a rappresentare l’Associazione in ambito locale e su obiettivi specifici.
Egli ha la responsabilità di gestire i capitoli finanziari a lui assegnati, coordinandosi con l’Amministratore dell’Associazione, con l’obbligo di rendere conto dell’amministrazione direttamente al Consiglio Direttivo.
Il Responsabile della Sede territoriale è scelto dai Soci iscritti alla Sede stessa, mediante elezione, e viene nominato dal Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.
TITOLO 10° – Gestione economica
Art. 24 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da : quote di prima iscrizione, quote annue di adesione, proventi per prestazioni di servizi vari a soci ed a terzi, proventi delle attività organizzate dall’Associazione, proventi relativi alla vendita di eventuali beni di proprietà dell’associazione, contributi volontari, lasciti, donazioni, contributi e finanziamenti di Enti nazionali ed internazionali. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione può effettuare attività utili al proprio finanziamento.
Art. 25 – Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio preventivo e propone l’ammontare delle quote di prima iscrizione e di adesione per l’anno successivo.
Art. 26 – Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e a carattere di gratuità. L’associazione può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 27 – In caso di scioglimento dell’Associazione e’ fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.
Art. 28 – L’esercizio sociale ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere.
TITOLO 11° – Disposizioni finali
Art. 29 – L’Associazione ha durata indefinita. L’Assemblea dei Soci può deliberare il suo scioglimento, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (art. 21 C.C.).
Art. 30 – L’Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.
Art. 31 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia, nonché ad un eventuale regolamento interno che è in facoltà del Consiglio Direttivo redigere e sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Art. 32 – Norma Transitoria
Il primo consiglio direttivo nominato in sede di atto costitutivo dura in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà essere convocata entro un mese dalla data di costituzione dell’associazione.
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