Honoré Daumier Le bon argument
Giu 2012 “Critiche alla PAS e ai ddl sull’affido condiviso”
di Gabriele Lenzi e Virginia Spada per Fiori d’acciaio – coordinamento diritti donne e minori
già pubblicata su facebook
Relativamente ai disegni di legge n. 957 (PDL-UDC), n. 2800 (IDV), n. 2454 (PD e Radicali), n. 3289 (UDC-SVP) sull’affido condiviso
1. L’inaccettabilità scientifica della PAS
2. Situazione internazionale
3. A spese di chi? Le vittime dell’applicazione della PAS
4. Interessi economici e ideologici
5. Mantenimento diretto anche in caso di affido esclusivo e condizioni a cui il genitore affidatario deve sottostare (proposte di modifica all’art. 155 bis c.c)
6. Mediazione famigliare (Art. 709 bis.1 c.c)
7. PAS ed esclusione dall’affido (proposte di modifica all’art. 709-ter del codice di procedura civile)
1. L’inaccettabilità scientifica della PAS
La PAS (nel testo dei decreti: “alienazione genitoriale” o “sindrome da alienazione genitoriale”) non è un concetto medico-psichiatrico ma un inaccettabile strumento retorico della difesa per ottenere l’affido. Questo fatto è appurato da una mole enorme di letteratura scientifica soprattutto in lingua inglese e spagnola [1], da cui risulta che:
- I presunti criteri diagnostici della PAS sono nulli dal punto di vista logico e scientifico perché non si correlano con nessuna patologia identificabile.
- L’intervento terapeutico che raccomanda la PAS è una coercizione legale che pone i minori in una situazione di estremo pericolo.
- L’ideologia che sostiene la PAS rappresenta un intollerabile passo indietro rispetto all’equità della giustizia, attaccando i diritti di minori e donne.
Un problema gravissimo dell’applicazione della PAS è che non permette di riconoscere una situazione di abuso perché rovescia l’accusa in sintomo (e colpa). Quindi l’affermazione fatta da chi promuove la PAS che questa non entri in conflitto con l’abuso perché non viene applicata in tali casi è falsata dalla logica stessa della PAS. Se l’abuso è reale, la reazione congrua e normale di una vittima (il desiderio di allontanarsi dall’abusante) è descritta dalla teoria della PAS come patologica per il bambino e isterica per il genitore definito alienante. D’altra parte, la teoria della PAS sminuisce la gravità degli abusi anche sessuali e sostiene in modo del tutto infondato che moltissime denunce di abusi sarebbero false. Eppure, secondo le indagini di Telefono Azzurro, in Italia il 37,6% dei casi di abuso sessuale è commesso da uno dei genitori (30,2% padre e 7,4% madre) [2]; Ernie Allen, presidente dell’International Center for Missing and Exploited Children, afferma che una ragazzina su cinque e un ragazzino su dieci sono stati vittime di forme di violenza prima dei diciotto anni e che soltanto uno su tre ne ha parlato con qualcuno [3]; ancora in Italia, secondo l’indagine Istat del 2006 la quasi totalità dei casi di violenza domestica contro le donne non è denunciata: il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 93% delle violenze da parte del partner. Per gli stupri si arriva al 91,6% e per i tentati stupri al 94,2% [4]. Quindi sopravvalutare il fenomeno delle false denunce, senza portare documentazione scientifica al riguardo, crea una situazione di alto rischio per i minori che hanno realmente subito un abuso e diventa un ulteriore deterrente alla denuncia, quando invece le vittime devono essere sostenute in tal senso per abbattere il sommerso.
La PAS attribuisce quasi automaticamente il rifiuto di un genitore da parte del bambino alla manipolazione dell’altro. In realtà, lo stesso autore della teoria della PAS, Richard Gardner, almeno in un suo scritto ammette che ci siano molteplici cause che possono indurre un bambino a rifiutare un genitore tra cui l’abuso (fisico, verbale, emotivo e sessuale), la negligenza, l’abbandono e la ribellione adolescenziale e che è consapevole del fenomeno per il quale gli abusanti provano a esonerare loro stessi dalle responsabilità dei loro comportamenti utilizzando la teoria della PAS [5]. Ma nonostante queste ammissioni, l’applicazione della PAS “è rivolta a valutare se il genitore amato e il bambino stiano mentendo, e non a vedere se il genitore accusato di abuso si sia comportato in maniera tale da giustificare il rifiuto del bambino” [6].
La teoria della PAS non è stata sottoposta a verifiche sperimentali dalla comunità scientifica, né presentata su riviste con valutazione “peer to peer” ma solo su riviste senza valutazione o su pubblicazioni di una casa editrice di proprietà dell’autore stesso, Richard Gardner, a cui nei tribunali era data considerazione perché si presentava ingannevolmente come professore universitario, quando era solo un docente volontario. Di fatto, la PAS si è diffusa, nonostante si tratti di una costruzione ideologica disonesta, solo a causa delle strategie e delle spinte di associazioni e lobby interessate alla sua applicazione. Ma questo è successo soprattutto negli anni ’90, prima delle reazioni della comunità scientifica e della società civile. Che in Italia si ripetano gli errori altrui senza valutarne le gravi conseguenze e senza considerare le reazioni che ne sono seguite, è assolutamente inaccettabile.
2. Situazione internazionale
In Spagna come già accadde negli USA i professionisti stanno reagendo alla diffusione della PAS. La PAS non è riconosciuta dalla American Medical Association e nemmeno dalla American Psychiatric Association [7]. Il Consiglio Nazionale degli Stati Uniti dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ha respinto la PAS, raccomandando che non sia usata per la valutazione di questioni concernenti l’affidamento dei figli [8]. Allo stesso modo, non è stata inserita nel DSM IV e non è inclusa nel DSM V in uscita nel 2013 [9].
In Argentina, in un periodo (intorno al 2000) in cui perdere il lavoro significava perderlo per sempre, solo azioni intimidatorie e minacce anonime hanno convinto molti professionisti a chiudere gli occhi e accettare la PAS [10]. In Canada dopo un primo momento in cui ha trovato applicazione è stata proibita, così come in Gran Bretagna dove è stata respinta sia dagli esperti [11] sia dalla Corte D’Appello [12].
I testi citati per avallare le nuove proposte di legge (i testi dello stesso Gardner e un articolo di L. Buzzi del 1997) sono superati e rigettati dalla comunità scientifica internazionale. Così come la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 13 luglio 2000 nel caso Elsholz contro la Germania (causa n. 25735/94), riportata come favorevole alla PAS, è in realtà contraria e recita: “di non dubitare dell’opportunità di queste motivazioni [del bambino]”, quindi dà credito al bambino e non ritiene le sue parole frutto di un “lavaggio del cervello” da parte della madre, e afferma che la ripresa dei contatti tra padre e figlio sarebbe stata dannosa per il bambino (parr. 51-52). Il riferimento alla PAS dunque è presente nella sentenza solo perché questa raccoglie le denunce delle parti [13].
3. A spese di chi? Le vittime dell’applicazione della PAS
L’infondatezza del concetto di PAS non è un problema astratto. Ne pagano le conseguenze le vittime dell’abuso giudiziario che quasi inevitabilmente deriva dall’applicazione della PAS. Negli USA, il primo affidato grazie alla PAS (al proprio padre abusante), Nathan Grieco, si è suicidato nel 1997. Moltissimi casi successivi hanno avuto storie talmente tragiche che i loro protagonisti si sono riuniti in associazioni (Courageous Kids Network – http://www.courageouskids.net – ovvero la Rete dei Bambini Coraggiosi), dichiarando che a causa dell’applicazione della PAS (o altri nomi con cui viene camuffato lo stesso concetto) in sede giudiziaria sono stati allontanati da una madre con cui avevano un ottimo rapporto e affidati a un padre abusante [14].
4. Interessi economici e ideologici
Come affermano gli ex bambini di queste associazioni, Richard Gardner era: “un uomo d’affari astuto. Ha scoperto che poteva ottenere un sacco di soldi per il fatto di testimoniare in difesa degli accusati di incesto nei tribunali che trattavano il diritto di famiglia”. Gardner aveva una parcella di 500 dollari l’ora nelle cause che seguiva, quasi sempre difendendo uomini. Richard Ducote, noto avvocato esperto in violenza domestica, afferma che “la PAS è il sogno degli avvocati della difesa penale, in quanto maggiore è la prova del delitto, maggiore è la prova della difesa” [15]. Tra gli interessi economici che spingono questi decreti legge, ci sono anche quelli che riguardano i corsi di formazione che sorgerebbero sulla PAS e la possibilità di ottenere nuovi affiliati per quelle associazioni che la promuoverebbero.
Inoltre nella teoria della PAS, i “pregiudizi di genere” a sfavore delle donne “sono innegabili”, come dichiara nel 2010 anche la Asociación Española de Neuropsiquiatría [16]; d’altra parte, Gardner stesso ha più volte affermato che nel 90% dei casi il genitore alienante è la madre, senza però motivare scientificamente questo dato.
5. Mantenimento diretto anche in caso di affido esclusivo e condizioni a cui il genitore affidatario deve sottostare (proposte di modifica all’art. 155 bis c.c)
Il mantenimento diretto si fonda su un’equa ripartizione di tempi e responsabilità di cura tra i genitori e per questo prevede che entrambi usufruiscano di detrazioni, assegni familiari e agevolazioni fiscali di ogni genere. Non è chiaro però perché questo dovrebbe avvenire nel caso di un affidamento esclusivo nel quale gli oneri della cura ricadono principalmente su un genitore.
Il mantenimento diretto in caso di affidamento esclusivo diviene una norma a discapito del genitore affidatario, molto spesso la madre, e di cui beneficia solo il genitore escluso dall’affidamento che si ritrova a usufruire di benefici senza avere gli stessi obblighi e oneri. Tutto questo quando, senza voler minimamente negare la difficoltà di molti padri nei contesti di separazione, resta il fatto che sono le donne a subire le maggiori conseguenze economiche, come risulta chiaro dai dati sia dell’Istat (“dopo la separazione, a veder peggiorare la propria condizione economica sono soprattutto le donne, il 50,9% contro il 40,1%” degli uomini) [17], sia della Caritas (nel 12,7% di separati/divorziati che chiede aiuto alla Caritas, il 66,5% è donna, il 33,5% è uomo e “non ci sono modifiche significative nel tempo di questo rapporto”, dicono all’Ufficio studi dell’organizzazione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana) [18].
Nel caso in cui l’affidamento sia esclusivo, il genitore affidatario ha l’esercizio della potestà sui figli, ma la portata di tale condizione è limitata nel momento in cui tutte le decisioni di maggiore interesse debbano essere prese da entrambi i genitori e in cui il genitore non affidatario possa ricorrere al Giudice ogni qualvolta sia in disaccordo. Questo crea un clima di disparità tra i diritti e i doveri dei due genitori, facendo ricadere i doveri solo sul genitore affidatario e lasciando all’altro l’esercizio dei suoi diritti. Questa situazione potrebbe diventare invalidante nell’esercizio della potestà genitoriale del genitore affidatario nei casi di acceso conflitto con l’altro genitore e comunque dovrebbe prevedere delle eccezioni nei casi in cui l’esclusione dall’affidamento sia dovuta a maltrattamento, incuria e abuso.
Inoltre nell’ottica della parità genitoriale che i nuovi decreti si propongono di promuovere bisognerebbe che il 4° comma dell’art. 316 del codice civile fosse abrogato: “Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322)” In quanto è lesivo dei diritti della madre e contrario al concetto di bigenitorialità.
6. Mediazione famigliare (Art. 709 bis.1 c.c)
Per quanto l’informazione obbligatoria sulla possibilità di un percorso di mediazione famigliare sia utile e auspicabile non è chiaro nel testo della legge quale siano i casi in cui questa condizione è esclusa. L’articolo in materia recita “salvo i casi di assoluta urgenza e imminente pregiudizio per i minori”, senza chiarire quali siano questi casi, dicitura che desta ancora di più dei dubbi dal momento che nel testo viene introdotta la PAS che rischia di invalidare la testimonianza del minore stesso.
7. PAS ed esclusione dall’affido (proposte di modifica all’art. 709-ter del codice di procedura civile)
Nel testo del disegno di legge è stato aggiunto uno specifico riferimento a una sindrome senza prove scientifiche («Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento»), ma non è espressamente vietato l’affido condiviso nei casi di maltrattamento, grave incuria e abuso sessuale: questo mette un’arma nelle mani del genitore abusante per ottenere comunque l’affido condiviso, se non addirittura quello esclusivo.
La legge 54/2006 infatti già prevedeva che nei casi in cui le denunce fatte in sede di separazione risultassero false poteva essere applicato l’articolo art. 96 (responsabilità aggravata) contro il genitore che avesse accusato ingiustamente l’altro. Questo però prevedeva che si dovesse dimostrare la falsità delle denunce, mentre, come già detto, la PAS dà quasi per scontato che le denunce in sede di separazione siano false.
Tutte queste importanti riflessioni sottolineano come i disegni di legge in discussione non rispettino l’interesse del minore, siano viziati da pregiudizi di genere, alimentino indirettamente il sommerso della violenza domestica e debbano quindi essere bocciati.
Fonti:
[1] Accuratamente discussa nel recente Vaccaro, Barea, “PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale”, ed.it, 2011.
[2] Elaborazione Telefono Azzurro su dati “114 Emergenza Infanzia” del 2011.
[3] Da un’intervista su Azzurro child. Il giornale di Telefono Azzurro, n.67, nov.-dic. 2011, p. 2.
[4] “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia”, 2006.
[5] Richard A. Gardner, Commentary on Kelly and Johnston’s “The alienated child: a reformulation of parental alienation syndrome”, Family Court Review, July 2001, p. 613-614.
[6] Carol Bruch, Parental Alienation Syndrome and Alienated Children – getting it wrong in child custody cases, Child and Family Law Quarterly, XIV:IV, 2002, pp. 381-382.
[7] S. J. Dallam, The Parental Alienation Syndrome: Is It Scientific?, in E. St. Charles, L. Crook, Expose: The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes, Our Children Charitable Foundation, 1999; L. Comeford, “Fatherhood Movements”, in J. O’Brien, “Encyclopedia of Gender and Society”, SAGE Publications, 2008, p. 285.
[8] A. Ottaman, R. Lee, “Fathers’ rights movement”, in J. L. Edleson, C. M. Renzetti, “Encyclopedia of Interpersonal Violence”, SAGE Publications, 2008, p. 252.
[9] Gary Rotstein, “Mental health professionals getting update on definitions”, Pittsburgh Post-Gazette, February 15, 2010; American Psychiatric Association DSM-5 Development (http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx).
[10] Vaccaro, Barea cit. p. 92.
[11] C. Sturge, D. Glaser, “Contact and domestic violence – the experts’ court report”, Family Law, 615, 2000.
[12] Jane Fortin, “Children’s Rights and the Developing Law”, Cambridge University Press, 2003, p. 263; A. Bainham, “Children: The Modern Law”, Jordans, 2005, p. 161.
[13] Cfr. Vaccaro, Barea, p. 105.
[14] Per alcune traduzioni di storie: “Il network dei bambini coraggiosi USA: vittime dei tribunali che, grazie alla Pas, li hanno affidati ai padri abusanti!” (http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2010/10/15/il-network-dei-bambini-coraggiosi-usa-vittime-dei-tribunali-che-grazie-alla-pas-li-hanno-affidati-ai-padri-abusanti).
[15] Cfr. Vaccaro, Barea cit. p. 84.
[16] Si veda la dichiarazione sul sito dell’AEN (http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf).
[17] Istat, “Condizioni di vita delle persone separate, divorziate e coniugate dopo un divorzio”, 2011 (http://www.istat.it/it/files/2011/12/StatisticaFocusSeparati-06-12-11.pdf).
[18] Cfr. Maria Silvia Sacchi, “Divorzio all’italiana. Ecco perché è bene (per tutti) che le donne lavorino”, la 27ora (http://27esimaora.corriere.it/articolo/divorzio-allitaliana-ecco-perche-e-bene-per-tutti-che-le-donne-lavorino).
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