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NAPOLI 16/05/2016 – Unioni Civili. Cosa cambia nei rapporti di coppia

Ne discutono:
ANNA MARIA CARLONI Deputata PD
ROSSELLA CHIANESE Ass. FAMIGLIE ARCOBALENO
CARLO CREMONA Ass. IKEN
ANDREA DE GIACOMO Ass. MASCHILE PLURALE
ELISABETTA GAMBARDELLA Presidente PD Napoli

lunedì 16 maggio 2016 h. 18

Circolo del Partito Democratico di Napoli Avvocata

Piazza Cesarea 8 (via S. Rosa) – tel. 081.5497182

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***

Il ddl Cirinnà introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità. LE NOVITA’ PER LE COPPIE OMOSSESSUALI

COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che modifica maggiormente il regime attuale. Ad oggi, un eventuale figlio di uno dei due partner, sarebbe l’unico beneficiario della pensione di reversibilità (nei casi previsti dalla legge ossia di figlio minore, inabile al lavoro, a carico del genitore o studente), dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

LE NOVITA’ PER LE COPPIE ETERO: la legge, come ricordavamo, disciplina anche le convivenze eterosessuali, cioè quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

NIENTE EREDITA’: per le coppie di fatto non è prevista né l’eredità né la reversibilità della pensione, diritti che si hanno invece con il matrimonio.

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

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